Già in questo mese (15 marzo 2014) entra in vigore il nuovo Codice civile (C.C.) che cambia notevolmente le regole relative alla responsabilità degli amministratori delle società commerciali. Ai sensi del nuovo regolamento, gli amministratori risponderanno per i danni causati ai terzi danneggiati in relazione al loro incarico solidalmente con la loro società. In base alla responsabilità solidale gli amministratori possono essere chiamati a rispondere anche prima della società. Precedentemente i nostri clienti si sono rivolti allo studio principalmente per questioni di responsabilità secondaria dei soci accomandatari delle società in accomandità semplice nell’ambito della responsabilità degli amministratori. Con l’entrata in vigore della nuova disciplina questo tipo di responsabilità interesserà in modo ancora più grave ciascun amministratore di tutte le società commerciali.
Il nuovo Codice civile rende notevolmente più rigorose le regole della responsabilità degli amministratori, denomina uniformemente amministratore ogni incaricato della gestione e dell’amministrazione di ogni tipo di società il ché indica anche uno speciale stato di responsabilità. In base al nuovo C.C. la responsabilità degli amministratori sarà solidale con la società – a differenza della precedente disciplina – per i danni cagionati alle persone estranee, ai cosiddetti terzi, in connessione al loro incarico.
Oltre alla citata nuova responsabilità solidale, anche il nuovo C.C. afferma, in conformità alla precedente regolamentazione, che l’amministratore risponde per i danni provocati alla società nel corso della sua attività di amministrazione secondo le regole della responsabilità contrattuale nei confronti della persona giuridica. In tal caso l’amministratore può liberarsi dalla responsabilità civile provando che il danno é stato cagionato da circostanza, al di fuori della sua sfera di controllo, imprevedibile all’atto della stipula del contratto e non si poteva pretendere che evitasse la circostanza oppure prevenisse il danno. Gli amministratori possono essere ulteriormente esonerati adottando il cd. discarico affermativo predisposto da anni in base alle esigenze dei nostri clienti presso il nostro studio, ormai contemplato dal nuovo C.C. Il discarico affermativo significa che, contemporaneamente all’approvazione del bilancio della società oppure – se il rapporto giuridico dell’amministratore cessa tra l’approvazione di due bilanci – nell’arco che trascorre tra l’approvazione dei due bilanci, l’organo principale della società certifica che l’amministratore ha svolto i suoi compiti adeguatamente. L’organo principale della società può avanzare richiesta di risarcimento verso l’amministratore soltanto nel caso in cui emerga a posteriori che i fatti o i dati costituenti la base del rilascio del discarico erano non veritieri o insufficienti. Il nostro studio ormai da tempo propone e applica con successo tra i clienti l’istituzione del discarico in base alle vigenti normative di altri Paesi europei, con soddisfazione reciproca degli interessati.
Esaminando ulteriormente la responsabilità degli amministratori si evince che nel caso di danno provocato con dolo a terzi il rappresentante risponde solidalmente con la persona giuridica nei confronti del danneggiato. Per i terzi costituisce un’ulteriore garanzia il fatto che l’amministratore risponde assieme alla società per il danno causato in connessione alla sua attività di amministrazione, addirittura nel medesimo modo, anzi in un certo senso può essere chiamato a rispondere anche prima del rivalersi nei confronti della società, in considerazione alla responsabilità solidale. Secondo le esperienze accumulate dal nostro studio nel trattare i relativi affari della maggior parte dei clienti, la preparazione, la preventiva regolamentazione contrattuale possono offrire valido aiuto nei confronti delle conseguenze e delle gravi regole della responsabilità solidale, ma l’analisi dettagliata del tema supera notevolmente i limiti del presente trattato.
Se il danno si è verificato, l’amministratore può liberarsi dalla responsabilità civile secondo le regole della responsabilità extracontrattuale. Deve provare che il suo comportamento non è contestabile, cioè di aver agito come è generalmente ragionevole nelle date circostanze. Il comportamento “generalmente ragionevole nelle date circostanze” è una forma di condotta “soggettivamente oggettiva” nel diritto civile. Significa che la misura della responsabilità non viene paragonata prevalentemente all’individuo, ma viene messo sotto esame con quale diligenza devono agire gli amministratori in generale. La valutazione degli aspetti individuali può avvenire soltanto in quest’ambito. L’amministratore ha anche un’altra possibilità di liberarsi dalla responsabilità provando che non ha previsto e non doveva prevedere il danno. In questo caso non è rilevabile una connessione tra il comportamento pregiudicante e il danno, la quale costituirebbe un elemento – oltre il danno, l’illegittimità e l’imputabilità sopra citata – per fare valere la richiesta di risarcimento.
In base alla nuova regola sopra esposta per il danno provocato dalla società ad un terzo può essere citata in giudizio non solo la società, ma può essere convenuto anche l’amministratore. Qualora nell’atto esecutivo (ad esempio: ingiunzione di pagamento oppure sentenza passata in giudicato) emerga che il danno è stato causato dagli amministratori ai terzi, i danneggiati possono iniziare il procedimento esecutivo non solo nei confronti della società, ma anche del patrimonio personale degli amministratori. A tal fine anche l’amministratore deve essere citato in giudizio assieme alla società; in assenza di tale requisito non è possibile iniziare l’esecuzione sul patrimonio dell’amministratore. La nuova regola di responsabilità aumenta notevolmente la responsabilità degli amministratori.
Finora per il danno causato dalla società poteva essere convenuta davanti al giudice solo la società, ma non l’amministratore o l’organo amministrativo. Soltanto i soci della società oppure il liquidatore potevano chiamare a rispondere l’amministratore per l’omissione, i danni provocati, ma di fatto questo si è verificato raramente. La regolamentazione ha adesso creato uno scenario completamente nuovo.
Budapest, il 12 marzo 2014
Studio Legale BALÁZS & KOVÁTSITS