Il regolamento del commercio elettronico nel diritto ungherese vigente

La definizione legale del commercio elettronico comprende tutti i servizi a distanza prestati generalmente in modo lucrativo e su domanda individuale del destinatario del servizio, durante i quali vengono utilizzati metodi elettronici di elaborazione di dati – inclusa la compressione digitale – e di memorizzazione di dati. Nella pratica, questo significa che rientrano nella definizione di commercio elettronico tutte le transazioni effettuate tra imprese, tra imprese e consumatori o tra consumatori, ove le parti si tengono in contatto per via elettronica o tramite l’uso di tecnologie basate su Internet al posto di contatto personale o diretto.

Il commercio elettronico in Ungheria è regolato dalla legge CVIII dell’anno 2001 (in seguito: Legge) nonché dal Decreto del Governo n. 17/1999 (II. 5.) sui contratti stipulati a distanza. Prendendo in considerazione che il commercio elettronico riceve sempre più importanza nel commercio tra gli Stati membri dell’UE, la legislazione communitaria è molto attiva in questo campo. Dobbiamo menzionare che varie modifiche saranno introdotte dal decreto 2011/83/EU, che dovrà essere incorporato dalla legislazione ungherese al più tardi fino al 13 luglio 2014.

La stipulazione del contratto

Anche il diritto ungherese assicura completamente il principio della stipulazione del contratto il che è totalmente indipendente dal modo della stipulazione del contratto.

Relativamente alla stipulazione degli affari del commercio elettronico – dato che le parti contraenti non sono fisicamente presenti – è da esaminare meglio la capactà di agire delle parti contraenti.  Nel diritto ungherese la mancanza della capacità di agire è considerata come mancanza di volontà. Al posto della persona che non ha la capacità di agire solo il rappresentante legale può fare una dichiarazione legale e la persona con capacità di agire limitata può fare una dichiarazione valida soltanto con la collaborazione del suo rappresentante legale. Il diritto ungherese riconosce la validità dell’affare anche nel caso di una parte contraente che non ha la capacità di agire indipendente, se l’affare è un affare presente in grande quantità nella vita quotidiana col valore relativamente basso che non richiede particolari riflessioni ed è anche un affare effettuato.

La stipulazione del contratto anche secondo il punto di vista giuridico ungherese è composta almeno di due parti: di un’offerta e di una dichiarazione d’accettazione. Un effetto giuridico importante dell’offerta è il periodo di obbligo dell’offerta determinato dall’offerente che è determinato dal Codice Civile. Secondo il Codice Civile l’obbligo dell’offerta non esiste più tra le persone lontane con la scadenza del periodo in cui l’offerente poteva aspettare, considerando anche il modo dell’invio dell’offerta, poteva aspettare con le condizioni normali la risposta. Il contratto è stipulato se la dichiarazione di accettazione arrivava all’offerente.

La Legge introduce una regolazione speciale nell’ambito degli affari di commercio elettronico: il prestatore di servizio deve obbligatoriamente segnalare la recezione dell’ordine del destinatario (ovvero del cliente) immediatamente e per via elettronica. Nel caso il segnale di recezione non arrivi al destinatario entro un periodo accettabile a seconda del carattere del servizio, ma al massimo entro 48 ore a partire dall’invio dell’ordine, il destinatario può esentarsi dalle obbligazioni derivanti dall’offerta o dal contratto. E importante menzionare che l’offerta nonché il segnale di recezione deve essere considerato arrivato al prestatore di servizio oppure al destinatario quando esso diventa accessibile, ovvero diventa leggibile sul computer o sugli altri apparecchi elettronici utilizzati.

Il luogo della stipulazione del contratto è l’abitazione oppure la sede dell’offerente. Il Codice Civile Ungherese denomina gli affari (compravendita di immobili, contratto di credito bancario, contratto di assicurazione, ecc.) per cui la forma totale per iscritto è una condizione di validità. Ai sensi della legislazione ungherese è possibile stipulare contratti elettronici anche per „iscritto”; tuttavia per la realizzazione di questo tipo di contratto è necessario l’uso della firma elettronica: ai sensi della legge relativa, se una legge prescrive l’uso della forma iscritta per un certo tipo di contratto, salvo nei casi di disposizione legislativa contraria, bisogna considerare contratti in forma iscritta gli accordi stipulati con firma elettronica avanzata. Dobbiamo però menzionare che, ai sensi delle leggi attualmente in vigore, gli atti elettronici non sono accettabili durante la procedura di registratione della proprietà su immobili al catasto, cosí la compravendita di immobili tramite contratti stipulati per via elettronica non è possibile.

Le società più grandi di trasporto e le società intraprendenti applicano in molti casi condizioni generiche di contratto oppure contratti di forma. Relativamente a ciò il Codice Civile ungherese ed in base alla sua autorizzazione un decreto del governo – conformamente alle direttive relative europee – ordina di applicare certe regole per l’interesse dei consumatori che hanno una posizione più debole. La Legge prescrive un’obbligazione di informazione ulteriore nel caso dei prestatori di servizi elettronici: di conseguenza, il gestionario di un magazzino su Internet deve informare gli eventuali clienti prima della stipulazione del contratto se il contratto sarà considerato stipulato in forma iscritta, quali sono i passi technici necessarii alla stipulazione del contratto, in che modo è possibile correggere i dati erroneamente registrati ecc. Il decreto del governo menzionato – fino alla prova del contrario – determina disoneste le condizioni formali irrazionali per la dichiarazione del consumatore e le condizioni che limitano oppure escludono i diritti del consumatore sulla base delle norme giuridiche per i casi della violazione della legge della società di produzione. Secondo le leggi ungheresi le condizioni generali del contratto (p.es. contratto di forma che si trova sul sito web del trasportatore) diventano parti obbligatorie del contratto concreto se la società che le applica ha reso possibile che l’altra parte contraente (il consumatore) ne conosca il contenuto e lo accetti con un comportamento espressivo oppure con un comportamento simbolico.

La forza di prova dei documenti elettronici

La questione della forza di prova dei documenti elettronici può emergere naturalmente soprattutto nei casi delle liti giuridiche davanti al tribunale. Nel processo civile ungherese è convalidato il sistema libero di prove. Per determinare lo stato della causa è il tribunale che decide del modo delle prove e dell’applicazione dei mezzi di prova. Nella pratica giuridica ungherese il mezzo di prova ritenuto più affidabile è la prova. Anche il diritto dettagliato (positivo) dà una particolare importanza al documento come mezzo di prova, a causa di ciò che l’atto pubblico ed anche l’atto privato con prove piene hanno una forza di prova legata d’altra parte perchè le regole ungheresi delle procedure civili rendono possibile al giudice di trascurare le ulteriori prove se lo stato della causa può essere provato con documenti. Secondo i diritti ungheresi per la forza di prova possono essere presi liberamente ponderabili tutti i documenti che non possono essere considerati nè come atto pubblico nè come atto privato con piene prove. La forza di prova dei documenti liberamente ponderabili contrariamente agli atti privati con piene prove il tribunale ungherese può ponderare liberamente, cioè confrontando con gli altri dati del processo secondo il suo libero giudizio decide dell’accettazione del documento. Secondo il diritto ungherese l’atto privato con piena prova fino a prova contraria serve come prova di ciò che l’emittente ha fatto oppure ha accettato oppure ha riconosciuto obbligatoria per se stesso la dichiarazione  redatta a condizione che l’abbia scritta con le proprie mani oppure due testimoni verifichino che l’emittente abbia firmato davanti a loro il documento che non aveva scritto lui oppure abbia riconusciuto davanti a loro la firma come sua oppure se la firma dell’emittente sul documento è autenticata dal giudice oppure dal notaio oppure se il documento della società di produzione è stato firmato regolarmente nell’ambito di affari oppure se l’avvocato prova con la controfirma regolare che l’emittente aveva firmato davanti a lui il documento non scritto di proprio pugno oppure davanti all’avvocato ha riconusciuto la sua firma come la sua propria firma, ovvero che il contenuto del documento elettronico è identico con quello preparato dall’avvocato o che il redattore del documento ha depositato una firma elettronica qualificata o avanzata sul documento elettronico.

Oltre i fatti sopramenzionati è da dire che la Corte Suprema ha una Decisione di Principio in base alla quale si può usare come prova nel procedimento tribunale anche i documenti privati che non rispondono alle condizioni legali dell’atto pubblico oppure dell’atto privato con piene prove. Di conseguenza, i documenti del commercio elettronico possono essere ponderati liberamente dai tribunali ungheresi, anche se non sono stati provvisti di una firma elettronica avanzata (per esempio, un semplice e-mail).

La novità più importante della legge XXXV dell’anno 2011 sulla firma elettronica è che essa dichiara l’”uguaglianza di diritto” dei documenti elettronici e quelli redatti su carta: né l’accettazione della firma elettronica e dei documenti elettronici – compreso nei casi della loro utilizzazione come prove del corso di una lite giuridica – nè la loro adattezza per sottenere dichiarazioni legali o per suscitare effetti legali  non può essere negata con riferimento alla loro natura elettronica.

Tuttavia è importante notare che le versioni stampate dei documenti elettronici provvisti di firma elettronica qualificata o avanzata non ritengono gli stessi effetti legali per quanto riguara la loro forza di prova.