L’investimento edilizio e la concessione edilizia come l’oggetto dell’appalto pubblico

In 2011 il parlamento ha accettato una nuova legge sull’appalto pubblico che é entrata in vigore il primo gennaio 2012 e ha particolarmente cambiato le regole riguardo la procedura per l’appalto pubblico e sopratutto quelle regole riguardo l’investimento edilizio. Il cambio piú evidente é che la legge venga accompagnata da ordini speciali sul terreno in cui é richiesto il decreto legislativo speciale come sul fronte degli investimenti edilizi. Questo nuovo regolamento ha il vantaggio da una parte che il regolamento può adattarsi alle necessità dell’economia discutendo con gli interessati coinvolti, accentuando i problemi del territorio in questione. Dall’altra parte al fianco della legge il livello dei decreti può essere sufficiente per il registro di quelle regole al dettaglio che non possono mancare dal regolamento, ma dalla loro natura sono separabili dalla legge che determina i quadri di garanzia della procedura. Le regole fondamentali delle procedure dell’appalto pubblico naturalmente sono ancora incluse nella legge.

La definizione dell’investimento edilizio e della concessione edilizia è quindi inclusa nella legge mentre le regole al dettaglio sono state regolate in un decreto separato. Allo stabilimento della definizione dell’investimento edilizio la nuova legge lascia dietro il vecchio regolamento dunque unifica la definizione dell’investimento edilizio ed elimina quella distinzione che riguardo le organizzazione sopportate – nel caso in cui una fonte europea non è stata utilizzata – era prevalente. La definizione dell’investimento edilizio secondo la nuova legge è la seguente: un contratto oneroso il cui soggeto è una delle attività menzionate nella 1. appendice della legge che riguarda l’esecuzione o l’esecuzione e progettistica insieme del lavoro, esecuzione dell’edificio o esecuzione e progettistica insieme, in più l’esecuzione dell’edificio con qualasiasi strumento e in qualsiasi modo sufficiente per i requisiti stabiliti dall’aggiudicatore. È importante stabilire che ci siano delle attività tra le attività della prima appendice di cui ordine viene considerata come un ordine di un servizio nella mancanza della disposizione sopra.

La distinzione tra la concessione edilizia e l’investimento edilizio è che il modo del compenso in cui le parti si sono accomodati assieme al passo del diritto dell’utilizzo oppure il passo del diritto con la contropartita finanziaria deve recepire anche la condizione che il rischio riguardo l’utilizzo deve essere sostenuto in totale o alla maggiore parte dal concessionario.

Dalla concessione possiamo parlare esclusivamente nel caso in cui i requisiti di là sopra si sono compiuti unitamente riguardo il contratto in questione. Può esistere un modo del passo dell’utilizzo quando la controprestazione del concessionario deriva dalla ricompensa (eg. dalla ricompensa stradale) pagata direttamente dagli utenti dell’edificio, ma anche in questo caso esiste la concessione solo se si realizza il passo necessario dei rischi riguardo l’utilizzo. I progetti edilizi cosìdetto PPP basati sul partneriato della sfera pubblica e privata non sono concessioni edilizi in tutti i casi sulla base del soggetto dell’acquisto ma solo nel caso in cui la parte privata sostiene il rischio economico riguardo l’utilizzo dell’edificio.

È importante sottolineare che la categoria sull’appalto pubblico della concessione edilizia secondo la legge sia indipendente dall’istituto del contratto di concessione stabilito nella legge sulla concessione. Se la concessione edilizia fosse sotto il vigore della legge sulla concessione anche, l’aggiudicatore – invece del bando del concorso per la concessione – debba condurre la procedura concessionale.

Può accadere una situazione in cui a fianco dell’investimento edilizio l’aggiudicatore ha anche la pretesa dell’ordine di acquisto di merce o di servizio, in questo caso è problematico che l’appalto pubblico venga qualificato sulla base di quale oggetto dell’appalto pubblico e il contratto stesso che viene contrattato sulla base di quello. La legge stabilisce come una regola generale che il contratto viene qualificato secondo l’oggetto decisivo dell’appalto pubblico ma l’aggiudicatore ha questa possibilità solo nel caso in cui i diversi oggetti dell’acquisto sono per forza in connessione. In quanto l’acquisto dei diversi oggetti di acquisto non è per forza in connessione l’aggiudicatore non può utilizzare la regola precedente di compensazione per la fine che per l’oggetto dell’acquisto di un valore minore eludere la procedura dell’appalto pubblico. Riguardo l’investimento edilizio la legge sottolinea che per il realizzo dell’investimento edilizio non sia necessario l’acquisto di merci e inanzitutto il prezzo colto del servizio non può essere riscattato nel prezzo colto dell’investimento edilizio per la fine che in questo modo eludano l’applicazione della legge per questo acquisto di merci e per l’ordine di servizio.

Il decreto governativo riguardo l’investimento edilizio e la concessione edilizia, come abbiamo giá stabilito sopra, include le regole dettagliate per l’investimento edilizio e per la concessione edilizia. Il decreto governativo si occupa tra l’altro del metodo dello stabilimento del prezzo colto, del contenuto della documentazione e del pagamento del compenso. Riguardo questo ultimo c’é una nuova regola importante secondo la quale l’aggiudicatore può fare il bonifico bancario per il compenso dell’investimento edilizio all’appaltante principale solo nel caso in cui l’appaltante principale verifichi che abbia soddisfatto il suo obbligo di pagare il subappaltatore. Ovunque l’appaltante principale non verificasse di aver debitamente pagato il subappaltatore, l’aggiudicatore mantiene il resto della controprestazione e spetta l’aggiudicatore (l’appaltante principale) solo quando verifica di aver debitamente pagato il subappaltatore. Il nuovo regolamento con questo fa un passo importante contro il cosìdetto ’debito in giro’ che é portruppo ben conosciuto nel settore edilizio. Il decreto governativo prevede come l’obbligo dell’aggiudicatore riguardo così gli attori economici ungheresi come quelli stranieri esercitanti delle attività dell’esecuzione edilizia di prevedere nell’invito per l’avvio della procedura il richiesto della partecipazione nell’elenco di quelli che esercitano l’attività dell’esecuzione edilizia. Il decreto governativo provede inoltre che la parte contraente come aggiudicatore é obbligato – al massimo fino alla data della firma del contratto – a firmare un contratto di assicurazione obbligatoria per un’assicurazione alla misura ed estensione prevista nell’avvio della procedura o nella documentazione dall’aggiudicatore. Il decreto governativo poi regola dettagliatamente l’investimento edilizio riguardo i monumenti.

Budapest, 30 aprile 2015

Studio Legale BALÁZS & KOVÁTSITS